Pagina 492 - Patriarchi e profeti (1998)

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Patriarchi e profeti
territorio particolare, chiese solo una città. “Gli diedero la città ch’e-
gli chiese... Egli costruì la città e vi stabilì la sua dimora” (
Giosuè
19:50
). Il nome dato alla città “Timnath-Serah”, cioè “la porzione
restante”, testimoniava del nobile carattere e dello spirito disinte-
ressato del condottiero che, invece di appropriasi per primo delle
conquiste, attese che i più umili ricevessero i beni che spettavano
loro.
Sei delle città assegnate ai leviti, tre da una parte e tre dall’altra
del Giordano, furono scelte secondo l’ordine di Mosè, come città di
rifugio; in esse gli assassini potevano essere al sicuro. “Designerete
delle città che siano per voi delle città di rifugio” aveva detto Mosè
“dove possa ricoverarsi l’omicida che ha ucciso qualcuno involon-
tariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro il vindice
del sangue, affinché l’omicida non sia messo a morte prima d’esser
comparso in giudizio dinanzi alla raunanza” (
Numeri 35:11, 12
).
Questo provvedimento era necessario a causa dall’antica abitudine
della vendetta privata, secondo cui il parente o l’erede più prossimo
del defunto doveva punire l’omicida. Nel caso in cui il movente del
delitto fosse evidente, non era necessario attendere il giudizio del
magistrato: la vendetta poteva raggiungere il criminale ovunque si
trovasse, colpendolo a morte. Il Signore, pur non abolendo l’usan-
za dell’epoca prese un provvedimento per proteggere coloro che
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avrebbero commesso un omicidio involontario.
Le città di rifugio erano distribuite in modo tale da non distare
più di mezza giornata di cammino da qualsiasi punto del paese. Per
favorire i fuggitivi, le strade che portavano a queste città dovevano
avere dei segnali con scritto a chiare lettere la parola “rifugio”, e
dovevano essere mantenute in buono stato. Qualsiasi persona ebrea,
straniera o di passaggio, poteva avvalersi di questo provvedimento.
Ma mentre colui che aveva commesso un delitto involontario non
doveva essere ucciso, il colpevole non poteva evitare la pena, e in
caso di fuga doveva essere ricercato dalle autorità competenti; solo
quando veniva provato che il delitto commesso non era intenzionale,
sarebbe stato protetto nella città di rifugio invece di essere conse-
gnato nelle mani del vendicatore. Per essere protetti in queste città,
oltre ad averne diritto, occorreva non uscire dal rifugio indicato. Chi,
allontanandosi dai limiti prescritti sarebbe stato trovato dal vendi-
catore del delitto da lui commesso, avrebbe pagato con la vita la